A chi è rivolto
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
- siano residenti a Grosotto, tutti e due o almeno uno dei due
- oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Grosotto
- oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Grosotto l'atto di matrimonio
- non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.*
Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali. A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti. In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
* La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi.
Descrizione
L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Come fare
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia. I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono accordarsi con l'Ufficio Demo Anagrafico per le data delle sottoscrizioni degli atti.
Cosa serve
Documentazione da presentare
MODELLO GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO
- Per la separazione: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo.
- Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, e modello guida per la definizione dell'accordo, copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/201
Cosa si ottiene
Redazione dell'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile.
Procedure legate all'esito
Redazione dell'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile.
Tempi e scadenze
Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
Quanto costa
Il costo è di €.16,00 a titolo di diritto fisso
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