Attestazioni di regolarità soggiorno per cittadino dell’Unione Europea

  • Servizio attivo

Modalità per il rilascio delle attestazioni di regolarità del soggiorno e di soggiorno permanente.


A chi è rivolto

Al cittadino comunitario residente nel Comune di Grosotto che intende richiedere il rilascio di attestazione di regolarità del soggiorno o di soggiorno permanete e che possiede alternativamente uno dei requisiti indicati:

  • essere lavoratore subordinato o autonomo;
  • disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno e di una polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno che copra tutti i rischi sul territorio nazionale, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo stato di provenienza E106, E120, E121 (o E33), E109 (oE37), S1, oppure iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale
  • essere studente iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per corso di studi o di formazione professionale e nel contempo disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale e che abbia una durata almeno pari al corso di studi o formazione professionale, se inferiore all'anno
  • essere familiare comunitario che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario già residente che abbia diritto di soggiornare in Italia sulla base dei requisiti indicati ai punti precedenti
  • essere familiare di cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante che sia in grado di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti, provenienti da attività lavorative o da altre fonti di reddito.

Come fare

Recandosi presso l'ufficio Demo Anagrafico del Comune di Grosotto negli orari di apertura muniti di apposita domanda con i relativi allegati.

Cosa serve

Occorre portare il modulo di richiesta attestazione di soggiorno o modulo di richiesta soggiorno permanente  compilato e i seguenti documenti (originali e fotocopia):

  • 1 marca da bollo da € 16,00+ €. 0.50 per i diritti di segreteria per ogni attestazione richiesta
  • un documento di identità valido per l'espatrio

Note*
Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all'estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Tutte le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Per approfondire vedi link: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html

** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività  lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto  presso il Centro per l'impiego ovvero  ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione  involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che  esista un collegamento tra l'attività  professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

  • Se cittadino lavoratore documentazione idonea a dimostrare la condizione di lavoratore dipendente o autonomo: - lavoratore dipendente: copia del contratto di lavoro in corso con identificativi INPS e INAIL (allegare eventuali proroghe) o modello UNILAV e ultima busta paga - collaboratore domestico: ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro e ultimo bollettino che attesti il pagamento dei contributi all'INPS - lavoratore autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oppure attestazione di attribuzione di partita IVA oppure certificazione di iscrizione all'albo professionale - disoccupati: documentazione idonea a dimostrare la conservazione del diritto di soggiorno come previsto dal Dlgs 30/2007 ** come ad esempio: precedente contratto di lavoro della durata di almeno 1 anno e dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, percorso lavoratore rilasciato dal Centro per l'Impiego.
  • Se cittadino non lavoratore: assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio della durata di almeno un anno o uno dei seguenti formulari rilasciati dal paese di provenienza E106, E120, E121 (o E33), E109) (oE37), S1 oppure iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale dichiarazione di possesso di risorse economiche.
  • Se studente: documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale e assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio della durata almeno pari al corso di studi o formazione professionale, se inferiore all'anno e dichiarazione di possesso di risorse economiche
  • Se familiare di cittadino lavoratore: documentazione che attesti la qualità di familiare (certificato di matrimonio o di nascita) se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*; documentazione attestante la qualità di lavoratore del familiare e dichiarazione di presa in carico per figli maggiori di 21 anni e genitori. ATTENZIONE: Per familiare si intende: il coniuge, i discendenti diretti minori di 21 anni o a carico del cittadino lavoratore e quelli del coniuge, gli ascendente diretti a carico del lavoratore e quelli del coniuge.  Se familiare di cittadino extra comunitario: documentazione che attesti la qualità di familiare (certificato di matrimonio o di nascita) se proveniente dall'estero in regole con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti provenienti da attività lavorative o da altre fonti di reddito dichiarazione di presa in carico Se coniuge o genitore di cittadino italiano: documentazione che attesti la qualità di coniuge o genitore (certificato di matrimonio o di nascita) se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*

Cosa si ottiene

Attestazione di regolarità soggiorno  per cittadino dell'Unione Europea residente da meno di cinque anni.

Attestazione di soggiorno permanente per cittadino dell'Unione Europea residente da più di cinque anni

Procedure legate all'esito

Rilascio attestazione richiesta.

Tempi e scadenze

L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Quanto costa

€. 16.50 per il rilascio delle attestazioni

€.16.00 per l'istanza

Accedi al servizio

Contatta l'ufficio di competenza per maggiori informazioni:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Argomenti:

Pagina aggiornata il 22/10/2024

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