A chi è rivolto
Persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile
Descrizione
La legge 20 maggio 2016, n. 76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” prevede la disciplina delle convivenze di fatto.
Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Gli interessati a costituire una “convivenza di fatto” devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un’unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull’atto di matrimonio.
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Grosotto di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile
- su richiesta di entrambi o di uno solo i componenti, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale (modulo cessazione convivenza).
Come fare
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo costituzione convivenza di fatto).
Cosa serve
Modulo di costituzione o cessazione di convivenza
Documento in corso di validità
- Dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo costituzione convivenza di fatto)
- Dichiarazione cessazione di convivenza(modulo cessazione di convivenza)
- Documento d'identità
Cosa si ottiene
I conviventi di fatto:
hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute
in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore
nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni hanno diritti nell’ambito delle attività di impresa familiare uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato
hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.
L’ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l’eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l’imposta di bollo.
Procedure legate all'esito
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all’anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.
Tempi e scadenze
La pratica viene chiusa entro 30 giorni dalla presentazione.
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